L’idoneità è attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico. L’attestato è rilasciato se l’alloggio possiede i requisiti igienico-sanitari per essere usato come abitazione e individua il numero massimo di persone che lo possono occupare, sulla base della superficie dei locali e della presenza dei servizi. Per individuare parametri di idoneità abitativa uniformi su tutto il territorio nazionale, la Circolare ministeriale 18/11/2009, n. 7170 ha chiarito che i Comuni possono fare riferimento al Decreto ministeriale 05/07/1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti. Tale riferimento risulterebbe anche coerente con la direttiva UE, recepita con legge dello Stato, in materia di ricongiungimento familiare, la quale dispone che, per l'autorizzazione al ricongiungimento familiare, la legge nazionale debba o possa imporre la verifica della disponibilità di un alloggio considerato che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore. La norma individua alcune caratteristiche fondamentali riguardanti: - l’altezza minima dei locali; - l’aereazione, l’illuminazione e la salubrità dei locali; - le caratteristiche delle stanze da bagno; - l’isolamento acustico; - la presenza dell’impianto di riscaldamento; - la conformità degli impianti. Il numero massimo di persone ospitabili viene determinato sulla base della superficie minima da destinare a ciascun occupante.